Gentilitas - Spiritualità Italica


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Statuto


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RELIGIOSA GENTILITAS – SPIRITUALITA' ITALICA


Art. 1 (COSTITUZIONE) - È costituita in forma d'associazione l'Organizzazione confessionale denominata "GENTILITAS – Spiritualità Italica" di confessione gentile italica. Per 'confessione' Gentile Italica si intende la religione pre-cristiana tradizionale di tutte le popolazioni esistite su suolo italiano aventi certa documentazione Storica, fino all'epoca dell'imperatore romano Teodosio. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 2 (NATURA NON LUCRATIVA) - L'associazione ha carattere volontario e non ha fini di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.
Art. 3 (DURATA) - La durata di "GENTILITAS – Spiritualità Italica" è illimitata.
Art. 4 (SEDE) - La sede principale è in Casalecchio di Reno (BO), via Francesco Baracca n.4. Possono essere istituite sedi secondarie sul territorio Italiano ed anche all'estero.
Art. 5 (MODIFICHE STATUTARIE) - Ogni successivo mutamento all'atto costitutivo o allo Statuto, da deliberarsi dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, è comunicato all'autorità tutoria, se l'Organizzazione medesima è riconosciuta giuridicamente.
Art. 6 (SCOPO) - "GENTILITAS – Spiritualità Italica" ha lo scopo di creare le condizioni favorevoli per la corretta informazione sulla Religiosità Gentile, per la pratica della stessa e della Filosofia Occidentale come pratica Spirituale ed insegnamento Sapienziale applicabile nel quotidiano. questo scopo "GENTILITAS – Spiritualità Italica" si propone di istituire luoghi di culto e simposi filosofici nei quali i soci e il pubblico in generale si possano riunire per coltivare e approfondire la loro conoscenza ed esperienza religiosa, nella maniera più opportuna, sia attraverso funzioni e cerimonie, sia ricevendo insegnamenti e praticando meditazioni collettive o individuali."GENTILITAS – Spiritualità Italica" appartiene alla tradizione religiosa e filosofica italica, con riferimento particolare a quella romana precristiana, ed alle Scuole Pitagorica, Platonica e Stoica.Si propone inoltre l'istituzione e la gestione di opere di interesse religioso, sociale, culturale, sportivo e la realizzazione di qualsiasi altra iniziativa che concorra a promuovere lo scambio di esperienze spirituali e la solidarietà tra i praticanti; nonché alla diffusione ed all'affermazione della sua visione Spirituale ed alla formazione dei bambini, dei giovani, degli adulti, degli anziani e dei vecchi. A tal proposito "GENTILITAS – Spiritualità Italica" organizza periodicamente seminari, corsi, conferenze, cerimonie ed investiture, viaggi e soggiorni a scopi di pellegrinaggio, sia nella propria sede sia in altre sedi, sia con propri Ministri di Culto ed Insegnanti, sia invitando altri Maestri. Le diverse iniziative possono essere pubblicizzate nella maniera più opportuna e proposte in via occasionale anche ai non aderenti all'Associazione, nel rispetto della normativa vigente. le attività divulgative possono essere previsti anche corsi di lingua latina, studi sulle civiltà e culture antiche alla radice della storia italiana, coadiuvati con materiale didattico stampato a cura dell'Associazione stessa, e corsi di discipline e tecniche volte al benessere psicofisico dell'individuo."GENTILITAS – Spiritualità Italica" può anche organizzare la raccolta di fondi da destinare in beneficenza ad enti, istituzioni o singole persone bisognose, in Italia e all’estero, con le modalità più opportune, partecipando eventualmente a progetti di cooperazione internazionale, nei modi previsti dalla legge e dalle norme del presente statuto. Le attività e i corsi previsti dai precedenti due commi non possono in ogni caso diventare l'attività principale dell'Associazione.' anche prevista la traduzione e la stampa di testi originali latini, greci ed italici, e di ogni altra pubblicazione, ivi inclusa la trascrizione degli insegnamenti trasmessi oralmente, che serva agli scopi statuari, o più in generale alla diffusione della conoscenza della religiosità e della filosofia dei Gentili, in ossequio alla vigente normativa in materia di stampa.'Associazione svolgerà attività di produzione e diffusione di materiale audio e video, di periodici a mezzo stampa, siti web e ogni altro mezzo idoneo, compresa il web broadcasting. 'Associazione si mantiene costantemente disponibile ad una collaborazione diretta con altre associazioni, con scuole di ogni ordine e grado, università e ricercatori privati, privilegiando in particolar modo ogni attività volta all'assistenza spirituale degli anziani e dei giovani in difficoltà, tramite una consapevole e fattiva pratica, seguendo anche l'esempio di analoghe Associazioni Gentili e Filosofiche.
Art. 7 (ENTRATE E PATRIMONIO) - Il patrimonio di "GENTILITAS – Spiritualità Italica" è costituito: a. Da beni immobili, donazioni, eredità, legati in possesso e che perverranno;b. Da beni mobili, in possesso e che perverranno;c. Da depositi bancari, titoli ed altro in possesso e che perverranno;d. Dalle quote associative, da versarsi in un'unica soluzione entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno;e. Da oblazioni, offerte di privati e di enti, erogazioni, donazioni e lasciti;f. Da redditi patrimoniali;g. Dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività del presente statuto;h. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;i. Dal ricavato dell'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;j. Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili salvo i trasferimenti mortis causa.
Art. 8 (ANNO FINANZIARIO) - L'anno finanziario di "GENTILITAS – Spiritualità Italica" comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 9 (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI)– È espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Qualora l’Associazione cessi di esistere, l’eventuale patrimonio potrà essere devoluto solo ai soggetti specificati all’art. 11 del presente Statuto. Si chiarisce inoltre che nessun individuo o gruppo di individui ha alcun titolo personale su parte o totalità delle proprietà di "GENTILITAS – Spiritualità Italica" o dei suoi valori.
Art. 10 (DESTINAZIONE AVANZO DI CASSA) - Qualora l'esercizio finanziario di "GENTILITAS – Spiritualità Italica" si chiuda con una avanzo di cassa, il Consiglio direttivo può decidere di accantonare tutta o parte della somma in un fondo, a disposizione delle future attività, oppure da devolvere in opere beneficenza o assistenza.
Art. 11 (LIQUIDAZIONE DEI BENI DELL’ASSOCIAZIONE) - Qualora l'associazione cessi di esistere, le sue proprietà saranno trasferite ad altra associazione avente scopo uguale a quello di "GENTILITAS – Spiritualità Italica", per opere di carattere religioso o per scopi assistenziali e aiuti umanitari, con delibera dell'assemblea.
Art. 12 (RICHIESTA QUOTE ASSOCIATIVE) - Per garantire la propria sussistenza, "GENTILITAS – Spiritualità Italica" può chiedere ai soci il versamento di una quota associativa annuale. L'ammontare di detta quota è stabilito dal Consiglio Direttivo, annualmente, in base alla tipologia di socio contemplata.
Art. 13 (RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE) - Per lo svolgimento delle proprie attività,"GENTILITAS – Spiritualità Italica" , può chiedere ai partecipanti alle attività proposte, il versamento di una quota volta a coprire le spese organizzative. L'importo di detta quota non deve eccedere i costi sostenuti, ed è stabilito dal Consiglio.
Art. 14 (ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI) - Per far fronte alle proprie esigenze finanziarie, e per raccogliere fondi da destinare in beneficenza, l'Associazione, in via del tutto occasionale e non continuata, può svolgere attività diverse da quelle statutarie, anche aventi natura commerciale. Dette attività non possono comunque diventare l'attività principale dell'Associazione, devono essere svolte solo per i fini di cui al precedente comma, e sono sottoposte al regime tributario e fiscale vigente. Le attività oggetto del presente articolo sono gestite con contabilità separata dal bilancio ordinario del centro, nei modi e termini previsti dalla legge, e il rendiconto deve essere sottoposto all'Assemblea.L'eventuale residuo di cassa proveniente da dette attività non può mai costituire utile e dev'essere utilizzato nei modi previsti dagli articoli 9, 10 e 11.
Art. 15 (SOCI) AmmissionePossono essere soci di "GENTILITAS – Spiritualità Italica" tutti coloro che ne condividono gli scopi.Potranno altresì essere soci altre associazioni ed enti aventi finalità e scopi simili a quello di "GENTILITAS – Spiritualità Italica" e in ogni caso non in contrasto con esso.L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi e arbitrali dell'Associazione secondo le competenze statutarie.gli associati, inoltre dovranno osservare una condotta corretta e tale da non nuocere al buon nome dell'Associazione ed in particolare all'interno delle proprietà dell'Associazione stessa, dovranno rispettare le specifiche norme di comportamento che ne regolano la vita.I requisiti per l'ammissione, riportati nel modulo di domanda, sono:condividere la Visione del Mondo Gentile e l'esistenza di Plurime Viedi Realizzazione Spirituale;Riprendere il cammino dei nostri antenati per la ricerca della Conoscenza e la pratica della Virtù;aver preso visione dello Statuto e dichiarare di volerlo rispettare;aver preso visione del regolamento e dei principi etici dell'Associazione e dichiarare di volerli rispettare.La qualifica di socio si assume previa accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare al Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente, e dietro versamento della quota associativa, qualora questa sia prevista, secondo quanto stabilito dall’articolo 12 del presente Statuto.I soci si dividono in:Soci simpatizzanti sono coloro che, interessati all'aspetto culturale, filosofico, filantropico e spirituale dell'Associazione intendono usufruire delle attività, incontri e manifestazioni organizzate dall'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo senza partecipare alle decisioni assembleari. Soci ordinari. Tutti i soci maggiori d’età regolarmente ammessi a frequentare l’associazione, che intendono compiere la Pratica Filosofica ed accedere al Culto per tramite dell'investitura prevista dal regolamento.aggregati. Tutti i soci minorenni, che diventeranno automaticamente soci ordinari al compimento della maggiore età, previa investitura prevista dal regolamento.La presente distinzione s’intende dettata a soli fini classificatori, ad essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria d’una categoria di soci rispetto ad un’altra. In particolare, tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti di "GENTILITAS – Spiritualità Italica", che s’impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati, nonché ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa.Soci benefattori sono coloro che hanno devoluto cospicue donazioni per il conseguimento degli scopi associativi;onorari sono coloro che con il loro operato hanno contribuito alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, filosofico e religioso della tradizione italica gentile.In particolare, ogni singolo socio puòFrequentare, in base alle modalità contemplate dal regolamento, la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove sono esercitate le attività dell'Associazione;alle manifestazioni da essa promosse;tutta la documentazione (bollettini periodici, avvisi, o altro) che informa circa le attività dell'Associazione, partecipandone quindi alla vita e alle attività proposte nei termini specificati in detta documentazione.all’assemblea.Fermi restando i predetti diritti e doveri, e quanto previsto dal successivo art. 16 in materia di esclusione, tutti i soci maggiori d’età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.I soci aggregati assumeranno automaticamente il diritto di voto al compimento della maggiore età, negli stessi termini e modi di esercizio degli altri soci.Sono considerati soci anche tutti i soggetti menzionati nell’articolo 111, comma 3, del DPR n, 917/1986, sebbene ai soli fini delle disposizioni in esso contenute.Il Consiglio Direttivo potrà accettare direttamente la domanda, o proporre al richiedente di partecipare alle attività dell'Associazione come socio simpatizzante per un anno. Trascorso tale periodo può essere ripresentata la domanda.
Art. 16 (ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI)- La qualifica di socio può cessare: Per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno.delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità.morosità (mancato pagamento della quota per l’anno in corso)condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione,comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali,accertata violazione dei principi etici e del regolamento.Nel caso di Enti e/o Persone giuridiche, la cessazione può avvenire anche per uno dei seguenti motivi:estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;di procedure di liquidazione;e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.Al socio escluso dall'associazione è inviata apposita comunicazione.A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà entro marzo di ogni anno alla revisione dell’elenco dei soci.
Art. 17 (ORGANI) - Sono organi di "GENTILITAS – Spiritualità Italica" : a) L'assembleab) Il Consiglio Direttivoc) Il Presidented) Il Tesoriere, ove nominato ai sensi dell'art. 22e) Il Direttore Spirituale,f) I Ministri di cultog) Il Comitato d'Onore, ove nominato ai sensi dell'articolo 27
Art. 18 (ASSEMBLEA)– L’Assemblea: È l’organo sovrano dell’Associazione; è costituita dagli associati. È convocata nella sede principale, od in altro luogo, una volta l'anno, entro il 31 maggio di ogni anno, per l'approvazione del bilancio.diritto ad intervenire nell’assemblea tutti i soci maggiori d’età in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso. Ogni socio, con esclusione dei soci simpatizzanti e dei soci aggregati, ha un voto in assemblea secondo il disposto dell’art. 2532 CC, secondo comma.È anche convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed ora della riunione da spedirsi a tutti i soci, e mediante affissione di analogo avviso all'Albo presso la sede dell'Associazione.salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 15, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.ammesse le deleghe nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente legislazione.compiti dell'assemblea.sua sessione ordinaria: Approvare il bilancio annuale e il rendiconto delle attività di cui all'art. 14le direttive generali per il funzionamento, l'espansione ed il potenziamento dell'Organizzazione confessionale e stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, mai inferiore a cinque unità, né superiore a dodici, compreso il Presidente.e revocare i membri del Consiglio Direttivo; la nomina di tutti o parte dei membri del Comitato d'Onore.sua sessione straordinariaDeliberare modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto;l’estinzione dell’Associazione;l'intero patrimonio a favore di altre associazioni aventi scopo simile a quello di "GENTILITAS – Spiritualità Italica" , per opere di carattere religioso o per scopi assistenziali e aiuti umanitari.viii L'assemblea è presieduta dal Presidente e legale rappresentante dell'ente e, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci. Il Presidente nomina un Segretario.ix Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 19 (CONSIGLIO DIRETTIVO) "GENTILITAS – Spiritualità Italica" è amministrata dal Consiglio direttivo, composto, secondo le direttive dell'Assemblea, da un minimo di cinque ad un massimo di dodici membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.generalità di detti componenti, con la menzione delle loro mansioni, ed ogni altro successivo mutamento per qualsiasi causa, sono tempestivamente comunicati all'Autorità tutoria se l'Organizzazione confessionale è riconosciuta giuridicamente.Consiglio Direttivo sceglie tra i suoi membri il Presidente, che deve avere la cittadinanza italiana, un Vice Presidente che ne fa le veci.Consiglio Direttivo può altresì nominare un Tesoriere.compenso è dovuto ai membri del Consiglio per la loro opera, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.caso di morte, di rinuncia, di decadenza e di impedimento non temporaneo, per qualsiasi causa, di un membro del Consiglio, il Consiglio viene reintegrato tramite cooptazione da parte del Consiglio medesimo; tale cooptazione viene sottoposta alla ratifica dell'assemblea alla sua prima adunanza.Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio.deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto della maggioranza dei presenti alla riunione.voto non può essere dato per rappresentanza.Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione confessionale.Il Consiglio può, tra l'altro, deliberare l'acquisto di beni immobili, accettare donazioni ed eredità, conseguire legati, alienare beni a trattativa privata, a licitazione privata, a pubblici incanti, permutare beni, affrancare censi e canoni, accendere mutui, riscuotere e impiegare capitali, locare immobili oltre i nove anni, fare fronte alle liti, sia attive sia passive, attinenti alla consistenza patrimoniale dell'Organizzazione confessionale, chiedendo la preventiva autorizzazione all'Autorità tutoria se l'Organizzazione medesima è riconosciuta giuridicamente.È compito del Consiglio Direttivo:a) Mantenere ed aggiornare i libri socialib) Redigere il bilancio annuale;c) Deliberare sull'ammissione, recesso ed esclusione dei soci fatto salvo il disposto dell'art. 24 C. C.d) Decidere se percepire dai soci una quota associativa, e determinarne l'importo.e) Determinare l'importo delle quote di partecipazione alle singole attività, in conformità a quanto stabilito nell'art. 13 del presente Statuto.f) Deliberare in merito alla natura, l'entità e l'operatività delle attività commerciali e le prestazioni di servizi, di cui all'articolo 14, ferma restando la responsabilità legale e amministrativa del Presidente, esponendone i risultati all'assemblea, con contabilità separata da quella del bilancio ordinario.xiii Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attività e dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.
Art. 20 (PRESIDENTE) – Il Presidente è il legale rappresentante di "GENTILITAS – Spiritualità Italica" . È cittadino italiano e residente in Italia, ha la legale rappresentanza dell'Organizzazione confessionale di fronte a terzi. Agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.l'Associazione di fronte al governo, agli Enti ed ai cittadini.alla conservazione del patrimonio dell'Ente, a divulgare la conoscenza e promuovere l'incremento della cultura religiosa, a vigilare sulle sedi e sull'amministrazione in genere, a tutelare gli interessi generali e locali dell'Organizzazione degli associati, a proporre tutte le deliberazioni occorrenti al raggiungimento dei fini dell'Organizzazione confessionale, che non siano di competenza del Consiglio Direttivo, o dell'Assemblea.caso di urgenza, prende anche le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio Direttivo, salvo riferire, per la ratifica, alla sua prima adunanza. Convoca il Consiglio e l'Assemblea, che presiede.l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.le attività occasionali con carattere commerciale, di cui all'art. 14.contatti spirituali e culturali con le analoghe Comunità in Italia e all'estero.la vigilanza sui collaboratori a qualsiasi livello e in qualsiasi sede., in via di conciliazione, le controversie delle Comunità tra loro e delle Comunità con i loro rappresentanti religiosi e civili.In caso d’impedimento o d’assenza, è sostituito da un Vice Presidente che ne fa le veci, ai quali può delegare permanentemente alcune e, solo temporaneamente, tutte le proprie funzioni. In qualità di rappresentante legale, il Presidente può utilizzare i fondi del Centro per la gestione ordinaria, in particolare, può accendere ed estinguere conti correnti e depositi bancari e/o postali intestati all'Associazione ed accedere alle somme in essi depositate. Può inoltre disporre l'accensione di depositi titoli e la compravendita di titoli, qualora il Consiglio Direttivo decida di accantonare delle somme in fondi di riserva, come indicato nell'art.10.Conti e Depositi bancari e/o postali intestati all'Associazione, il Presidente può rilasciare deleghe ad operare a terzi, anche con firma disgiunta.sia nominato un Tesoriere, ai sensi dell'art.22, questi ed il Presidente hanno pari accesso ai conti e depositi dell'Associazione, e possono operare su di essi disgiuntamente.
Art. 21 (COLLEGIO DEI REVISORI)- L'assemblea può nominare un Collegio di Revisori composto da tre membri per il controllo dell'amministrazione e della contabilità sociale. Il Collegio dei Revisori resta in carica per tutta la durata del Consiglio.I revisori non possono essere consiglieri.I revisori, ove nominati, dovranno redigere una relazione al bilancio annuale predisposto dagli amministratori, o dal Tesoriere, potranno accertare in qualsiasi momento le consistenze di cassa e potranno sempre procedere, anche individualmente ad atti d'ispezione e di controllo.
Art. 22 (TESORIERE)- Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Tesoriere, cui delegare la gestione ordinaria delle consistenze patrimoniali del Centro. Il Tesoriere resta in carica per tutta la durata del Consiglio.Il Tesoriere: gestisce i fondi dell'Associazione per quanto riguarda l'Ordinaria amministrazione, effettuando i pagamenti e i versamenti delle somme dovute dall'Associazione a terzi, e riscuote le somme versate dai soci.Il Tesoriere è, all’interno del Consiglio, il responsabile, congiuntamente ai Revisori (ove nominati), della contabilità dell'Associazione e della redazione del bilancio, da sottoporre all'assemblea, come da art. 11 lettera b.Il Tesoriere può operare singolarmente sui conti correnti bancari o postali intestati all'Associazione, e può disporre la compravendita dei titoli di proprietà dell'Associazione.Il Tesoriere non può accendere od estinguere i conti correnti e non può rilasciare deleghe.
Art. 23 (CONSIGLIO SPIRITUALE) – viene nominato dal Consiglio Direttivo, i cui membri in numero massimo di sette membri, sono soci dell'Associazione nonché ministri di culto di cui all'art. 25. Al Consiglio Spirituale dell'Associazione compete l'indirizzo religioso e spirituale e le funzioni di seguito specificate:indica le direttive cerimoniali e/o cultuali;indica le date e le modalità di indirizzo delle celebrazioni comunitarie in base al Calendario Tradizionale;nomina i ministri di culto;e verifica la preparazione dei Ministri di Culto;Consiglio Spirituale può inoltre esprimere il proprio parere su ogni questione riguardante la vita amministrativa dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne terrà debitamente conto.
Art. 24 (DECADENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO SPIRITUALE)- Il Consiglio Spirituale decade esclusivamente: Per dimissione;dismissione decisa all'unanimità dagli altri membri del Consiglio Spirituale;dismissione decisa dal Consiglio Direttivo su votazione di due terzi, sentito il parere del Comitato d'Onore;quanto descritto all'Art. 16;decesso.
Art. 25 (MINISTRI DI CULTO) - Nella Tradizione religiosa gentile ogni membro ha la capacità di relazionarsi al Divino in prima persona. Nella nostra Associazione la figura denominata Ministro di Culto è un socio ordinario che in base alle proprie competenze e dignificazioni, venendo designato dal Consiglio Spirituale, si impegna ad impartire insegnamenti secondo le Scuole Pitagorica, Platonica e Stoica, organizzare Simposi filosofici, celebrare funzioni e rituali comunitari della Tradizione spirituale Italica, dirigere le cerimonie di investitura, e svolgere tutte le attività utili al coordinamento tra soci al fine della crescita spirituale del praticante gentile.
Art. 26 (EFFETTI CIVILI DEGLI ATTI DEI MINISTRI DI CULTO) - Qualora agli atti dei Ministri di Culto si vogliano attribuire effetti civili è chiesta l'approvazione della nomina all'Autorità governativa, nei termini e nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni legislative in materia. Qualunque movimento territoriale o revoca dei ministri medesimi, se trattasi di ministri con nomina approvata dall'Autorità governativa, è portata a conoscenza dell'Autorità medesima per i provvedimenti di sua competenza.
Art. 27 (COMITATO D’ONORE) Su indicazione del Consiglio Direttivo o del Consiglio Spirituale può essere nominato un Comitato d'Onore, i cui membri possono essere soci di "GENTILITAS – Spiritualità Italica". Il numero dei componenti, viene deciso di volta in volta dall'organo proponente l'elezione.Il Comitato d'Onore resta in carica tre anni, e viene nominato in uno con la nomina del Consiglio Direttivo.Il Comitato d'Onore ha funzioni consultive, e si riunisce ogni qualvolta i membri lo ritengano opportuno.Al Comitato d'Onore possono rivolgersi gli altri organi dell'Associazione, o anche singolarmente uno o più membri del Consiglio Direttivo, per averne il parere in ordine alle proprie decisioni.Il parere del Comitato d'Onore non è comunque vincolante.Al Comitato d'Onore si riconosce autorevolezza spirituale e quindi possibilità di pronunciarsi in merito all'indirizzo deciso dal Consiglio Spirituale.
Art. 28 (ESTINZIONE)- L'estinzione di "GENTILITAS – Spiritualità Italica" e la devoluzione del patrimonio è deliberata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. I beni rimasti in seguito all'estinzione saranno devoluti ai soggetti indicati nell’articolo 11.
Art. 29 (OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’AUTORITÀ TUTORIA)- Se "GENTILITAS – Spiritualità Italica" è riconosciuta giuridicamente, si deve trasmettere annualmente all'Autorità tutoria un'aggiornata relazione sull'attività dell'Organizzazione confessionale.
Art. 30 (NORME FINALI) - Per tutto quanto non è stabilito nel presente statuto, si richiamano le disposizioni previste dal vigente Codice Civile italiano. Tutte le norme contenute nel presente statuto devono intendersi stabilite nel pieno rispetto dell'art. 31 delle Preleggi ed in osservanza della legislazione italiana in materia.


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